Art. 11 — Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine

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Se non e' in grado di funzionare, se - chiamate all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' essere sciolto. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi. Il commissario ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, de scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi' un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art11 · fonte del testo

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