Art. 17 — Disposizioni in materia di mediatori creditizi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 2005 al 19 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attivita' di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 28 dicembre 2005 al 19 settembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art17 · fonte del testo

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