Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonche' gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumita' personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al piu' prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attivita' di ricerca di cui al comma 4, nonche' per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai presentatori. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 28 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-14;203~art1 · fonte del testo

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