Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: "Il giudice, nel decidere se debba valersi della facolta' di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonche' della pericolosita' dell'imputato, desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettivita'. Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, puo' disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284. Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art4 · fonte del testo

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