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Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, nonche' di capitolati speciali. E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1983 al 15 novembre 1984

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 245/1984

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 1984

    Nell'ambito delle norme statali di principio e ferme restando le competenze riservate allo Stato, spetta alle Regioni disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi, con particolare riguardo alla loro contabilità (artt. 15, comma 9, e 50, comma 1, l. n. 833/1978), ivi compresi i contratti di fornitura. L'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede la definizione da parte del Ministro della sanità di capitolati generali e speciali per le forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, non attribuisce al Ministro una funzione di indirizzo e coordinamento in deroga all'art. 5 della l. n. 833/1978, che riserva al Governo tale funzione. Ne' la norma suindicata assolve all'esigenza di tutelare interessi che, per natura o dimensione, attengono all'intera comunità nazionale e restano quindi necessariamente affidati all'apprezzamento del Governo, così da giustificare il ritrasferimento delle funzioni relative dalle Regioni allo Stato. È pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché degli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730. - Cfr. S.n. 150/1982.

    Art. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art31 · fonte del testo

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