Nell'ambito delle norme statali di principio e ferme restando le competenze riservate allo Stato, spetta alle Regioni disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi, con particolare riguardo alla loro contabilità (artt. 15, comma 9, e 50, comma 1, l. n. 833/1978), ivi compresi i contratti di fornitura. L'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede la definizione da parte del Ministro della sanità di capitolati generali e speciali per le forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, non attribuisce al Ministro una funzione di indirizzo e coordinamento in deroga all'art. 5 della l. n. 833/1978, che riserva al Governo tale funzione. Ne' la norma suindicata assolve all'esigenza di tutelare interessi che, per natura o dimensione, attengono all'intera comunità nazionale e restano quindi necessariamente affidati all'apprezzamento del Governo, così da giustificare il ritrasferimento delle funzioni relative dalle Regioni allo Stato. È pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché degli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730. - Cfr. S.n. 150/1982.
Art. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)