E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate ai loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurativo e arti minori. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:

  • a)l'area e le modalita' degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
  • b)la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;
  • c)il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;
  • d)le tecnologie che vengono utilizzate;
  • e)le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverra' sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entita' del relativo finanziamento. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:
  • a)il soggetto concessionario;
  • b)il numero nonche' le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di eta' non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la possibilita' di assumere, con le medesime modalita', tecnici o laureati i quali, ancorche' abbiano superato il ventinovesimo anno di eta', abbiano gia' svolto, con contratto a tempo, attivita' di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;
  • c)i contenuti e le modalita' delle attivita' formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
  • d)l'utilizzabilita' delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
  • e)il tempo di esecuzione;
  • f)le modalita' di erogazione degli acconti e del saldo;
  • g)le modalita' di controllo della regolare esecuzione dell'intervento. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e' di proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 595/1988

    Questione infondata
    31 maggio 1988

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di Messina (ord. 1-4/1988 R.O.); 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 fe…

    Art. 31 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 431/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    Riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 l. 5 agosto 1978 n. 468, 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 23 settembre 1981 n. 537 (recte d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983…

    Art. 11 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 64/1987

    Questione infondata
    2 marzo 1987

    La legge finanziaria puo` concorrere a determinare e comunque sicuramente riflette finalita` di politica economica generale, tanto che essa ha il compito di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale, "agli obiettivi di politica economica" cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale: non e` quindi improprio l'uso di tale legge per l'emanazione di una normativa che dispone finanziamenti, per di piu` in materia di particolare rilevanza economica e sociale (con sicuri riflessi sul bilancio dello Stato) anche se essa individui competenze e delinei procedimenti volti all'attuazione della manovra finanziaria e, sotto questo profilo possa esporsi a censure dirette a tutela dell'autonomia regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17 comma primo, lett.b) - recte lett. a) - L. 22 dicembre 1984, n. 887, nonche` degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, 12, comma quarto, e 15 stessa L. n. 41 del 1986, promosse in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468, sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'incongruita` di tali norme e dell'asserito uso improprio della legge finanziaria).

    Art. 8 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) · Art. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) · Art. 6 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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