I contratti di formazione e lavoro stipulati per attivita' da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purche' stipulati successivamente alle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano di cui all'articolo 5.1 Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), la regione Lombardia puo' procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 maggio 1991, n. 158

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1991

La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."

Testo vigente dal 5 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1991

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1990 al 5 giugno 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 maggio 1991, n. 158

    La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari