Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che abbia svolto attivita' di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La direzione tecnico-scientifica dei progetti e' affidata ai competenti istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di universita', di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto centrale del restauro sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e l'Istituto centrale per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio archivistico. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Testo vigente dal 26 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-19;84~art3 · fonte del testo

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