Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006. Leggi il testo vigente →

I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresi' il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonche' la facolta' di destinare, in relazione alle possibilita' ordinarie del bilancio consorziale, i fondi raccolti con i contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17, al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione di tali scopi. Resta comunque vietata ai Consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono. ((I regolamenti interni dei consorzi sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 14 parole aggiunte.

… vietata ai Consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono. aggiunto: I regolamenti interni dei consorzi sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art18 · fonte del testo

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