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Per i Consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono le disposizioni del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge. Per i detti Consorzi la contribuzione, ivi comprese le spese generali di amministrazione, resta quella prevista dall'articolo 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 18 luglio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art16 · fonte del testo

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