Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale n. 1 del 2012 e ad altri parametri statutari e legislativi - che istituiscono un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato, e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali, prevedendo che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Infatti, le previsioni trovano la ragion d'essere, in particolare, nei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Non si ravvisa la violazione dell'art. 5, comma 2, lett. c) , della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la formula usata per indicare il contenuto della legge rinforzata è tale da comprendere anche l' an e il quantum della contribuzione, senza che operi il limite del principio consensualistico, visto che la disciplina opera nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali.
Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 81 cost. · Art. 12 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 4 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio