Art. 11 — Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge)) 3 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

3

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo).

Testo vigente dal 13 settembre 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/2014

    Illegittimità dichiarata
    10 aprile 2014

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale n. 1 del 2012 e ad altri parametri statutari e legislativi - che istituiscono un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato, e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali, prevedendo che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Infatti, le previsioni trovano la ragion d'essere, in particolare, nei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Non si ravvisa la violazione dell'art. 5, comma 2, lett. c) , della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la formula usata per indicare il contenuto della legge rinforzata è tale da comprendere anche l' an e il quantum della contribuzione, senza che operi il limite del principio consensualistico, visto che la disciplina opera nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali.

    Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 81 cost. · Art. 12 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 4 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2013 al 13 settembre 2016. 261 parole tolte, 56 parole aggiunte.

tolto: E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del cicloaggiunto: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, aggiunto: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, tolto: alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma e' determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e' determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato aggiunto: secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo).

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art11 · fonte del testo

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