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((I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessita' di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, puo' assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.)) 54

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

54

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 79/1970

    Parametro
    3 giugno 1970

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma terzo, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 87, comma quinto, e 70 a 82 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 159 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 87 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 82 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 18 ottobre 2022. 25 parole tolte, 39 parole aggiunte.

I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito tolto: in cancelleria, ed aggiunto: ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite tolto: dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale aggiunto: dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessita' di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, puo' assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art87 · fonte del testo

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