Art. 168 — Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.

[2]Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

[3]Sul ricorso il giudice dell'esecuzione, previa applicazione dell'articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 617 del codice.)) 54

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

18

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

19

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

54

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 18 ottobre 2022. 15 parole tolte, 35 parole aggiunte in 3 capoversi.

I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti aggiunto: dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione aggiunto: nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione tolto: con decretoaggiunto: , concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul ricorso il giudice dell'esecuzione tolto: pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le partiaggiunto: , previa applicazione dell'articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 617 del codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art168 · fonte del testo

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