Art. 168 — Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al pretore.

[2]Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il pretore con decreto disponga la sospensione.

[3]Sul ricorso il pretore pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art168 · fonte del testo

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