Art. 156-bis — Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile.

[2]La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156)).14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

14

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art156bis · fonte del testo

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