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La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 23 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art105 · fonte del testo

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