Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 31 ottobre 2027. Fonte della data: art. 32, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla l. 7 agosto 2026, n. 145. Leggi il testo vigente →

[1]Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e' nominato, se non vi e' giudizio pendente, ((dal giudice di pace)) del luogo in cui si trova. 34 37 55.

[2]((Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile)). 34 37 55

[3]La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

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con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data".

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Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

Entra in vigore il 31 ottobre 2027

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2027

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1942 al 31 ottobre 2027. 19 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e' nominato, se non vi e' giudizio pendente, dal tolto: presidente del tribunale del aggiunto: giudice di pace del luogo in cui si trova tolto: l'immobileaggiunto: ..

Il tolto: presidente del tribunale aggiunto: giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo tolto: al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione aggiunto: a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data".

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art79 · fonte del testo

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