Titolo II – Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
- Art. 17 — Tutela delle acque dall'inquinamento
- Art. 18 — Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
- Art. 19 — Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante
- Art. 20 — Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega
- Art. 21 — Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- Art. 22 — Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio
- Art. 23 — Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega
- Art. 24 — Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
- Art. 25 — Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
- Art. 26 — Disposizioni sulla Farmacopea europea
- Art. 27 — Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione
- Art. 28 — Etichettatura dei prodotti cosmetici
- Art. 29 — Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega
- Art. 30 — Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega
- Art. 31 — Emissione di segnali televisivi
- Art. 32 — Ascensori
- Art. 33 — Imprese finanziarie: criteri di delega
- Art. 34 — Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione
- Art. 35 — Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega
- Art. 36 — Norme per il mercato dell'energia elettrica
- Art. 37 — Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
- Art. 38 — Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi
- Art. 39 — Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega
- Art. 40 — Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo
- Art. 41 — Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega
- Art. 42 — Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega
- Art. 43 — Tutela giuridica delle banche di dati
- Art. 44 — Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali
- Art. 45 — Prodotti tessili
- Art. 46 — Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali
- Art. 47 — Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori
- Art. 48 — Prodotti alimentari
- Art. 49 — Paste farcite con carne
- Art. 50 — Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega
- Art. 51 — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega
- Art. 52 — Disposizioni sul miele
- Art. 53 — Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità
- Art. 54 — Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie
- Art. 55 — Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508
- Art. 56 — Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
- Art. 57 — Modifica della legge comunitaria 1991