Art. 49 — Paste farcite con carne
Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantita' di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.
Testo vigente dal 7 maggio 1998
