Art. 16 — Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari)

Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che e' tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea";
  • b)all'articolo 20, al comma 5 e' premesso il seguente: "4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attivita' svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5".

Testo vigente dal 17 febbraio 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-06;13~art16 · fonte del testo

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