Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4-ter, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 4-quater. – (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarieta'). – 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarieta' da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonche' sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito. 2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, puo' essere fornita in forma scritta e dovra', in particolare, avere ad oggetto:

  • a)una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;
  • b)l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realta' regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attivita' dei cittadini e delle imprese;
  • c)una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno. 3. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art9 · fonte del testo

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