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I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocita' richiesta dall'articolo 36 della legge predetta.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1991 al 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art9 · fonte del testo

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