Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo

comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio

1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991

- emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la

restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci,

indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa

di effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre

1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in

cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art.

91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a

tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto

riscosso in relazione ad operazioni doganali;

Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle

domande già proposte al momento dell'entrata in vigore della

sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva

dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla

ripetizione dell'indebito, così come configurato dal diritto

comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee;

che tale contrasto comporta la disapplicabilità nel giudizio a

quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113

del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilità, per

difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da

ultimo la sentenza n. 168 del 1991);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo

comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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