Art. 17 — Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR

Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantita' di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' verso Paesi terzi.3 I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Comunicato in G.U. 24/05/2017, n. 119

3

Il Comunicato in G.U. 24/05/2017, n. 119 ha disposto che "La disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sara' applicabile dal 6 marzo 2018".

Testo vigente dal 24 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2014 al 24 maggio 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Comunicato in G.U. 24/05/2017, n. 119

    Il Comunicato in G.U. 24/05/2017, n. 119 ha disposto che "La disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sara' applicabile dal 6 marzo 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari