Art. 4 — Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094

All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».

Testo vigente dal 20 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97~art4 · fonte del testo

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