In conformita' a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonche' della tredicesima mensilita'. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

Testo vigente dal 30 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-16;123~art11 · fonte del testo

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