La tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e' corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, numero 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 25 novembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1977 al 25 novembre 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-04-14;112~art6 · fonte del testo

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