Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo

comma, lett. a), e 9, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.

1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti"), e dell'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile

1952, n. 218 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), come

modificato dall'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promosso

con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Messina nel

procedimento civile vertente tra Laurencic La Rosa Margherita e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

Serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 il Pretore

di Messina ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in

combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile

1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del

1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962,

nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per chi sia già titolare di

pensione diretta a carico dello stesso Istituto, allorché, per

effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito;

che secondo il giudice a quo nessuna delle decisioni rese in

materia dalla Corte costituzionale avrebbe preso in esame in modo

specifico l'ipotesi considerata con la conseguenza della permanente

vigenza delle norme impugnate;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 314 del 3 dicembre

1985, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 "per quanto

concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute

manifestamente incompatibili con il principio generale

d'eguaglianza";

che, conseguentemente, è venuta meno ogni preclusione

all'integrazione al minimo nelle ipotesi, contemplate dalla citata

norma, di contitolarità di più pensioni allorché, per effetto del

cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito (fatto salvo

il limite temporale segnato dal 1° ottobre 1983, data d'entrata in

vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638);

che le altre disposizioni richiamate dal giudice a quo risultano

denunziate sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al

generale divieto d'integrazione posto dal citato art. 2, onde il

riferimento ad esse è strumentale rispetto alla censura prospettata,

la quale direttamente concerne tale ultima norma;

che, pertanto, la questione, anche a prescindere dall'omessa

motivazione circa la rilevanza, è imammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a),

della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - in

combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile

1952, n. 218 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), come

modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9,

ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 - già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 314 del 3 dicembre

1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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