Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a norma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo vigente dal 9 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;226~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari