Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire complessivamente. All'ammortamento dei prestiti si puo' provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere utilizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'art. 1 senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate fra questi e gli Enti di cui all'art. 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei Ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.

Testo vigente dal 30 luglio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-09;600~art2 · fonte del testo

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