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Miscellanea
Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano
Legge 9 luglio 1957, n. 600
- Aggiornato al
- 27 ottobre 1970
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di…
- Art. 2Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella…
- Art. 3Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualita' e di…
- Art. 4Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali…
- Art. 5I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di…
- Art. 6E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero…
- Art. 7Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere cosi'…
- Art. 8Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione…
- Art. 9L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano puo' chiedere il trasferimento in…
- Art. 10La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sara' iscritta negli stati di previsione del…
- Art. 11Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai…
- Art. 12Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-57, prevista dall'art. 1, si fara' fronte…
- Art. 13Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti…
