Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1963 al 10 giugno 1964. Leggi il testo vigente →

[1]A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni. 1 La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti: esercizio 1956-57........... L. 10.000 milioni " 1957-58........... " 34.950 milioni " 1958-59........... " 34.950 milioni " 1959-60........... " 29.950 milioni " 1960-61........... " 29.950 milioni " 1961-62........... " 29.950 milioni " 1962-63........... " 30.000 milioni --------------- Totale... L. 199.750 milioni ---------------

[2]Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639, e' tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 110

1

La L. 3 febbraio 1963, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 10 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1957 al 15 marzo 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 110

    La L. 3 febbraio 1963, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-09;600~art1 · fonte del testo

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