Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

  • a)all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;
  • a-bis)all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,";
  • b)all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2021, N. 155)). ((...)) le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
  • c)dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi. Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto ((...)) previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».

Testo vigente dal 9 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 2021 al 9 novembre 2021. 58 parole tolte, 40 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,";

b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «tolto: Quando il delitto di cui al primo comma e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni. Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,aggiunto: CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2021, N. 155.... le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi …

… appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto tolto: di cui all'articoloaggiunto: ... previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-08;120~art6 · fonte del testo

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