La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creativita' e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonche' di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualita' peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art3 · fonte del testo

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