Art. 1 — Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

La Repubblica riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identita' culturale e del patrimonio spirituale della societa' italiana. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Testo vigente dal 20 novembre 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;164~art1 · fonte del testo

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