Art. 2 — Finalità e mezzi per il loro raggiungimento
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, con l'ordinanza indicata i…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2 Nuove norme per lo sviluppo della montagna
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1971 al 20 settembre 2025. 190 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La presente legge si propone:
tolto: 1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:
tolto: a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilita' ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
tolto: b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
tolto: c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
tolto: d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;
tolto: 2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunita' montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art2 · fonte del testo
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