Art. 1 — Nuovi stipendi
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1996 al 9 ottobre 2010. 309 parole tolte, 10 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:
tolto: a) livello quinto................ L. 10.081.000;
tolto: b) livello sesto................ " 11.331.000;
tolto: c) livello sesto-bis.............. " 12.331.000;
tolto: d) livello settimo............... " 13.331.000;
tolto: e) livello ottavo................ " 15.531.000;
tolto: f) livello ottavo-bis........... " 17.084.000. 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990. 3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
tolto: a) livello quinto................ L. 354.600; b) livello sesto................ " 385.600;
tolto: c) livello sesto-bis.............. " 436.100;
tolto: d) livello settimo............... " 486.600; e) livello ottavo................ " 512.000;
tolto: f) livello ottavo-bis............. " 563.200. 4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
tolto: a) livello quinto................ L. 1.668.600;
tolto: b) livello sesto................ " 1.815.200;
tolto: c) livello sesto-bis.............. " 2.052.850;
tolto: d) livello settimo............... " 2.290.500; e) livello ottavo................ " 2.410.000;
tolto: f) livello ottavo-bis............. " 2.715.500. 5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
tolto: a) livello quinto................ L. 2.800.000;
tolto: b) livello sesto................ " 3.050.000;
tolto: c) livello sesto-bis.............. " 3.450.000;
tolto: d) livello settimo............... " 3.850.000;
tolto: e) livello ottavo................ " 4.050.000;
tolto: f) livello ottavo-bis............. " 4.563.000. 6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art1 · fonte del testo
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