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I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:

  • a)livello quinto................ L. 10.081.000;
  • b)livello sesto................ " 11.331.000; c) livello sesto-bis.............. " 12.331.000;
  • d)livello settimo............... " 13.331.000; e) livello ottavo................ " 15.531.000; f) livello ottavo-bis............. " 17.084.000. 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990. 3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
  • a)livello quinto................ L. 354.600; b) livello sesto................ " 385.600;
  • c)livello sesto-bis.............. " 436.100;
  • d)livello settimo............... " 486.600; e) livello ottavo................ " 512.000; f) livello ottavo-bis............. " 563.200. 4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
  • a)livello quinto................ L. 1.668.600;
  • b)livello sesto................ " 1.815.200; c) livello sesto-bis.............. " 2.052.850;
  • d)livello settimo............... " 2.290.500; e) livello ottavo................ " 2.410.000; f) livello ottavo-bis............. " 2.715.500. 5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
  • a)livello quinto................ L. 2.800.000;
  • b)livello sesto................ " 3.050.000; c) livello sesto-bis.............. " 3.450.000;
  • d)livello settimo............... " 3.850.000;
  • e)livello ottavo................ " 4.050.000; f) livello ottavo-bis............. " 4.563.000. 6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394

1

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: LIVELLO V..............L. 113.000 VI............." 123.000 " VI-bis..........." 131.000 " VII............." 139.000 " VII-bis..........." 150.000 " VIII............" 161.000 " IX............." 182.000"; - (con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995"; - (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: LIVELLO V..............L. 86.000 " VI............." 94.000 " VI-bis..........." 100.000 " VII............." 106.000 " VIII............" 123.000 " VIII-bis.........." 135.000"; - (con l'art. 2, comma 5) che "Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186".

Testo in vigore dal 7 ottobre 1995 al 1 luglio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1990 al 7 ottobre 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394

    Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: LIVELLO V..............L. 113.000 VI............." 123.000 " VI-bis..........." 131.000 " VII............." 139.000 " VII-bis..........." 150.000 " VIII............" 161.000 " IX............." 182.000"; - (con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995"; - (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: LIVELLO V..............L. 86.000 " VI............." 94.000 " VI-bis..........." 100.000 " VII............." 106.000 " VIII............" 123.000 " VIII-bis.........." 135.000"; - (con l'art. 2, comma 5) che "Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art1 · fonte del testo

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