Art. 9 — Registri di carico e scarico
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
Testo vigente dal 10 marzo 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
Testo vigente dal 10 marzo 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1996 al 10 marzo 1996. 343 parole tolte, 16 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: I soggetti che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:
tolto: a) la quantita' (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidita');
tolto: b) la qualita' (principali caratteristiche chimichefisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);
tolto: c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita' produttiva specifica);
tolto: d) la frequenza della raccolta;
tolto: e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;
tolto: f) le date di carico e scarico;
tolto: g) il modo di trattamento e di riutilizzo. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche' vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:
tolto: a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
tolto: b) registri IVA di acquisto e vendita;
tolto: c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
tolto: d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-08;8~art9 · fonte del testo
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