Art. 4 — Raccolta e trasporto interni
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
Testo vigente dal 8 luglio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
Testo vigente dal 8 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1996 al 8 luglio 1996. 509 parole tolte, 16 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'articolo 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attivita'. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:
tolto: a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
tolto: b) origine, composizione e quantita' del residuo;
tolto: c) destinazione con l'indicazione delle operazioni, di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui e' soggetto il residuo;
tolto: d) data e percorso del trasporto;
tolto: e) nome ed indirizzo del destinatario. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:
tolto: a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
tolto: b) dei residui inerti purche' privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
tolto: c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;
tolto: d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonche' degli scarti delle lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie imprese. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonche' all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-03;246~art4 · fonte del testo
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