Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1977 al 20 ottobre 1977. Leggi il testo vigente →

A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di settembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta precedente al netto delle ritenute d'acconto applicate alla fonte. Se per il detto periodo di imposta e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per cento del reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto della ritenuta applicata alla fonte. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nel nono mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire trentamila.

Testo in vigore dal 5 aprile 1977 al 20 ottobre 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 569/1990

    Questione infondata
    28 dicembre 1990

    Manifesta infondatezza della questione in quanto incentrata su norma diversa da quelle disciplinanti la materia (art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni) concernenti un sistema di "compensazione", entro presupposti e limiti determinati, in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (sistema ampliato e modificato dall'art. 4 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154), e in considerazione, altresì, della non comparabilità del tertium comparationis indicato, con riferimento all'I.V.A., nell'ordinanza di rimessione.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi · Art. 2 Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari