A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilita', per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sara' corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante. In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al fondo, adeguata ai sensi del citato articolo. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' abrogato.

Testo vigente dal 12 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;376~art1 · fonte del testo

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