A decorrere dal 1 gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 settembre. A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente. Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento. Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sara' chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi piu' recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente. Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalita' pari al 20 per cento degli interessi medesimi. Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate. I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22. L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari