L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 ottobre ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1 gennaio. A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione. Il conto di cui al primo comma del presente articolo e' chiuso al 31 dicembre di ciascun anno con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento. Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sara' chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi piu' recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente articolo non costituiscono rapporti di conto corrente. Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate. I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 19.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art15 · fonte del testo

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