In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda, indipendentemente da quanto previsto nell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese. In caso al ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente articolo 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, l'azienda e' tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese. Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art11 · fonte del testo

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