Art. 18
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I commi settimo e ottavo dell'articolo 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art18 · fonte del testo
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