Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2024 al 9 luglio 2026. Leggi il testo vigente →

L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocita';
  • b)non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
  • c)avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
  • d)avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualita' di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Testo in vigore dal 23 aprile 2024 al 9 luglio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/2026

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 2026

    Se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali: in particolare, per risultare in armonia con l’art. 3 Cost., l’opzione normativa deve essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza e coerente con il principio di proporzionalità, in ossequio al rilievo costituzionale del diritto inciso. (Precedenti: S. 78/2005; S. 283/1994; S. 62/1994).Il presupposto del trattamento di reciprocità per l’accesso a una professione, in sé considerato, non è costituzionalmente illegittimo purché risponda a canoni di ragionevolezza. (Precedenti: S. 11/1968 - mass. 2749, mass. 2750).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. a, della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici. La disposizione censurata dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro si mostra non idonea a raggiungere l’asserito scopo di proteggere l’interesse nazionale nei rapporti tra Stati, sia perché incide su un settore che, anche in prospettiva comparata, non è compiutamente sviluppato ed è disciplinato in modo eterogeneo e disorganico, tale da non consentire alla condizione di reciprocità di tutelare correttamente i divisati interessi e i cittadini italiani che intendano svolgere un’attività lavorativa in un Paese extra UE, sia perché potrebbe ledere altri interessi pubblici nazionali, quali la fruizione di competenze disponibili sul territorio. La norma si pone in contrasto anche con il canone di proporzionalità in senso stretto: da un lato, infatti, essa ostacola e limita, senza operare un corretto bilanciamento tra scopo perseguito e mezzo impiegato, lo svolgimento dell’attività professionale da parte del cittadino extra UE, regolarmente soggiornante e in possesso di un adeguato titolo abilitativo per motivi del tutto diversi da quelli inerenti ai requisiti professionali; dall’altro lato, comporta un onere probatorio assai gravoso, anche in termini di responsabilità penale, e sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore, in ragione delle prevedibili difficoltà di accesso alle informazioni richieste).

    Art. 7 Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2024-04-15;55~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari