Art. 7 — Condizioni per l'iscrizione all'albo

Per essere iscritti all'albo e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita';
  • b)non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
  • c)essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
  • d)avere la residenzain Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Testo vigente dal 24 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari