Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge

13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.

575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge

6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della

lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Pretore di Aosta nel

procedimento penale a carico di Pareglio Eraldo ed altro, iscritta al

n. 364 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1994;

2) ordinanza emessa il 2 novembre 1994 dal Pretore di Parma,

sezione distaccata di Fidenza nel procedimento penale a carico di

Cortesi Sergio, iscritta al n. 763 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1994 (pervenuta a questa

Corte il 1 giugno 1994) il Pretore di Aosta ha sollevato, nel corso

di un giudizio penale, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed

integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,

n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione

parlamentare sul fenomeno della mafia), nel testo modificato

dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629

(Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la

delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12

ottobre 1982, n. 726, e altresì dall'art. 8 della legge 19 marzo

1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di

pericolosità sociale), nella parte in cui stabilisce che

l'appaltatore di opere riguardanti la pubblica amministrazione che

concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in

parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità

competente sia assoggettato (oltre che alla pena dell'arresto da sei

mesi ad un anno) alla pena dell'ammenda pari a un terzo del valore

complessivo dell'opera ricevuta in appalto, assumendo il contrasto di

detta previsione normativa con gli articoli 3, 25, secondo comma, e

27, terzo comma, della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasta con

l'art. 3 della Costituzione in quanto assoggetta alla medesima pena

pecuniaria, rapportata al valore dell'opera, condotte

dell'appaltatore che possono essere notevolmente diversificate quanto

a gravità, secondo la diversa entità dei lavori in ipotesi

illegittimamente affidati a terzi;

che inoltre ulteriore censura, riferita allo stesso parametro,

è dedotta sotto il profilo della irragionevole divaricazione del

trattamento sanzionatorio tra l'appaltatore e il subappaltatore, a

seguito della modifica apportata alla norma impugnata con l'art. 8

della legge n. 55 del 1990, che ha ridotto la sanzione pecuniaria -

in origine eguale per entrambi i soggetti dell'illecito in parola -

solo nei riguardi del subappaltatore (o affidatario del cottimo),

prevedendo per questi l'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera

dallo stesso ricevuta in subappalto o cottimo; una divaricazione

tanto più irragionevolmente squilibrata, a vantaggio del

subappaltatore, alla stregua del rilievo per cui sarebbe da ritenere

generalmente quest'ultimo il soggetto maggiormente pericoloso;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata sarebbe poi

lesiva dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul piano dei

principi di proporzione e adeguatezza della sanzione rispetto al

fatto, giacché la pena proporzionale è collegata a un dato

invariante ed estraneo alla concreta condotta realizzata, alla quale

in tal modo si riconnette una pena non proporzionata all'effettivo

disvalore del reato commesso;

che, infine, il giudice a quo individua una lesione dell'art.

27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'automatismo della

sanzione, proporzionale al valore dell'opera, e il mancato

collegamento di essa, per quanto detto, all'effettiva gravità del

fatto, comportano l'applicazione in concreto di pene incongrue e

dunque non adeguate alla finalizzazione rieducativa delle pene

medesime;

che con ordinanza del 2 novembre 1994 il Pretore di Parma,

sezione distaccata di Fidenza ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del richiamato art. 21 della legge n. 646 del 1982,

deducendo come proprie le argomentazioni e i motivi espressi dal

Pretore di Aosta attraverso il richiamo alla relativa ordinanza

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza delle questioni, osservando che le

stesse attengono a scelte del legislatore in tema di determinazione

delle sanzioni penali, scelte che si sottraggono al sindacato di

costituzionalità;

Considerato che le questioni hanno ad oggetto la medesima

previsione sanzionatoria e che quindi i giudizi possono essere

riuniti e decisi con unico provvedimento;

che relativamente all'ordinanza di rimessione del Pretore di

Parma, sezione distaccata di Fidenza, essa risulta solo

sinteticamente riferita per relationem alle "argomentazioni" svolte

dall'altra ordinanza, ed è del tutto priva degli elementi idonei a

dare valido ingresso alla questione di legittimità costituzionale,

sia quanto all' esposizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e al

requisito della rilevanza, sia quanto alla motivazione sulla non

manifesta infondatezza e sui parametri, neppure indicati, per cui la

relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile (v. ex

plurimis ordinanze n. 411 del 1994, n. 513 del 1993, n. 256 del

1991);

che, relativamente all'ordinanza di rinvio del Pretore di Aosta,

va rilevato che, successivamente alla proposizione della questione,

è stato emanato il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139

(Disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai

procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di

disciplina sanzionatoria relativa agli appalti), il cui articolo 2 ha

modificato la norma impugnata nella parte relativa alla pena

pecuniaria (già) stabilita per l'appaltatore, sostituendo, alla pena

unicamente rapportata al terzo del valore dell'opera ricevuta in

appalto, una escursione sanzionatoria in cui detto valore opera come

massimo edittale, e il minimo coincide con la pena pecuniaria

(proporzionale) prevista per il subappaltatore;

che l'accennata modifica legislativa impone pertanto la

restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti se, alla luce

di essa, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre

1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di

carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,

n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.

Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge

6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della

lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), sollevata dal Pretore di Parma, sezione

distaccata di Fidenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari